Bibliografia Ferroviaria Italiana

 

Treno 8017. Il più grave disastro ferroviario italiano

 

Proposta di legge n. 4798 del deputato Giuseppe Molinari, presentata il 10 marzo 2004,
pubblicata negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, XIV Legislatura

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4798

 

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MOLINARI

 

Istituzione del Giorno della memoria e del Museo della
memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria di
Balvano del 3 marzo 1944

 

Presentata il 10 marzo 2004

 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 1944 un treno partito da Napoli e diretto a Potenza, giunto nella galleria del Monte Armi nei pressi di Balvano (Potenza) a causa della forte pendenza della salita e del peso superiore alla sostenibilità da parte dei locomotori si bloccò. Si trattava di un convoglio di 47 vagoni trainati da due locomotori, era il treno n. 8.017. I suoi passeggeri erano per lo più gente disperata, gente povera che cercava nella economia dello scambio e del baratto una opportunità di sopravvivenza. Ben 517 passeggeri di quel convoglio ferroviario rimasto fermo in galleria morirono asfissiati per le esalazioni della combustione del carbone dei motori delle locomotive. La ricostruzione dell'incidente, dopo sessanta anni, è ancora frammentaria e parziale. Persino le Forze alleate di stanza in Italia avviarono una inchiesta sull'incidente i cui risultati sono ancora secretati. Si è trattato di una vera tragedia che sconvolse in particolare la comunità lucana, che fu generosa nel prestare soccorso alle vittime della sciagura. Oggi il cimitero di Balvano custodisce le salme delle vittime del 3 marzo 1944. Di quella tragedia sono apparsi reportage giornalistici persino sulla stampa internazionale, senza però giungere ad una ricostruzione storica completa di quanto accadde realmente nella galleria del Monte Armi.

A distanza di tanti anni i familiari delle vittime continuano a chiedere che lo Stato si ricordi di quella triste pagina di storia legata alla fine della guerra e ad una tragedia del nostro mezzogiorno consumatasi nel silenzio. La presente proposta di legge oltre ad istituire il Giorno della memoria in occasione di ogni 3 marzo si prefigge anche di sostenere la ricostruzione storica di quell'avvenimento per il rispetto che si deve ai 517 morti. Una tragedia dimenticata che vive nella comunità lucana e nella memoria dei parenti delle vittime.

Chiediamo pertanto che la proposta di legge possa avere un iter rapido e si possa così onorare il ricordo di quanti contribuirono anche con la vita alla ricostruzione del Paese in una fase storica nella quale la miseria e la disperazione, oggi fortunatamente superate, costituivano la costante. Per questo abbiamo il dovere di non dimenticare.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 1.

(Istituzione del Giorno della memoria).

1. Il 3 marzo di ogni anno è celebrato il Giorno della memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria di Balvano del 3 marzo 1944.

ART. 2.

(Istituzione del Museo della memoria).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stipulata una intesa istituzionale di programma tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Basilicata, la regione Campania, l'amministrazione comunale di Balvano in provincia di Potenza e la Trenitalia Spa per l'istituzione presso la stazione ferroviaria di Balvano di un Museo della memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria del 3 marzo 1944.
2. All'interno del Museo della memoria sono custoditi tutti gli atti e i documenti riferiti alla sciagura ferroviaria del 3 marzo 1944.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di una compiuta ricostruzione storica degli accadimenti, è autorizzata a desecretare tutti gli atti e i documenti che riguardano la sciagura ferroviaria di Balvano del 3 marzo 1944, inclusi gli atti e i documenti coperti da segreto militare.
4. Per l'istituzione del Museo della memoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.