Luogo di pubblicazione Napoli
Tipografo Dalla Stamperia Reale
Data di pubblicazione 1844
Soggetti linea Napoli-Nocera e Castellammare
Tipologia Monografia
Lingua di pubblicazione Italiano
Nazione di pubblicazione Italia
Proprietario dell'originale Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli
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Testo

DECRETO
CHE APPROVA
I REGOLAMENTI PER LO SERVIZIO DOGANALE
delle Strade di ferro
DA NAPOLI A CASTELLAMMARE E
DA NAPOLI PER CASERTA E CAPUA.
NAPOLI
Dalla Stamperia Reale.
1844.


FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Dovendosi aprire al pubblico traffico la nuova strada di ferro da Napoli per Ca serta e Capua;
Visto il real decreto de' 13 di gennaio 1841, e il regolamento al medesimo annesso per lo servizio doganale della strada di ferro da Napoli per Castellammare;
Visto il regolamento de' 9 di gennaio 1827 per la percezione de' dazii di consumo;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;
Udito l'ordinario Consiglio di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

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ARTICOLO PRIMO.
Vi sarà un'officina di dritto di consumo alla stazione di Napoli, sita Porta Nolana, per la strada di ferro per Capua e Caserta, a similitudine di quella già esistente a Porta del Carmine stabilita con decreto de' 26 di settembre 1839, e posteriormente anche ampliata nelle attribuzioni per l'altra strada di ferro da Napoli per Castellammare e Nocera.
ART. 2.
Tale nuova officina sarà in relazione con quella che per lo stesso servizio è incaricata nel capo-casale di Casalnuovo e Licignano per la piena osservanza del citato regolamento de' 9 di gennaio 1827.
ART. 3.
Al servizio di detta novella officina di Porta Nolana vi sarà addetto un ricevitore, e quel numero di commessi e soprannumeri che sarà creduto necessario. Ed a quella del capo-casale di Casalnuovo si darà aumento corrispondente di commessi

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pe' disimpegni nella stazione della strada ferrata.
ART. 4.
Le disposizioni del real decreto e del regolamento de' 13 di gennaio 1841, e le posteriori istruzioni del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze de' 24 di novembre 1842, sono applicabili alla nuova strada ferrata: salvo le modifiche e le altre istruzioni che lo stesso Ministro Segretario di Stato delle finanze crederà necessarie.
ART. 5.
Facendosi eccezione al disposto dell'articolo 3 del regolamento de' 9 di gennaio 1827 sullo stabilimento delle officine dei dazii di consumo al muro di finanze; e dichiaratasi officina di percezione quella di cui è parola nel presente decreto a Porta Nolana, saranno applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 13 del citato decreto e regolamento de' 13 di gennaio 1841, tanto per lo tratto del muro finanziere di Poggioreale alla stazione, che per lo ambito della stazione medesima.

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ART. 6.
Essendo in comunicazione per mezzo di una rotaia le stazioni nella capitale delle due enunciate strade ferrate per Caserta, Capua, Castellammare e Nocera; volendosi da fuori il capo-casale di Casalnuovo spedire per transito generi soggetti a dazio di consumo per fuori il territorio del capo-casale di Torre dell'Annunziata e viceversa, ossia da un punto ad un altro del territorio franco, saranno osservate le disposizioni contenute nel titolo 16 del citato regolamento su ransiti: salvo le modifiche che la esperienza potrà consigliare per lo celere corso de' trasporti delle strade ferrate, riserbandosi le formalità atte a prevenire le frodi, che il Ministro Segretario di Stato delle finanze sulla proposta dell'Amministrazione generale de' dazii indiretti, sottoporrà alla nostra sovrana approvazione.
ART. 7.
Rimangono approvati gli annessi regolamenti, il primo emanato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sin dal dì 24 di novembre 1842 per la strada

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da Napoli a Castellammare, e l'altro per la strada da Napoli per Caserta e Capua.
ART. 8.
Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il di 9 di Dicembre 1843.

Firmato, FERDINANDO.
Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, FERRI.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente int. del Cons. de' Ministri
Firm. MARCHESE DI PIETRACATELLA.

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REGOLAMENTO
PER LA STRADA
DA NAPOLI A CASTELLAMMARE.
Essendosi prolungata la strada a ruote di ferro sino a Castellammare;
Dovendosi provvedere al buon andamento del servizio di percezione de' dazii di consumo, ed alla bene intesa vigilanza dell'interesse fiscale, senza punto intralciare il celere e spedito corso delle vetture a vapore;
Tenendosi presente il regolamento del dì 13 di gennaio 1841, e le prescrizioni ministeriali del di 1 e 20 di agosto prossimo passato dirette a far principiare, giusta la legge, nel capo-casale di Torre Annunziata le operazioni, le quali debbono rientrare, come di regola, nelle attribuzioni e nelle competenze della dipendenza de' dazii di consumo trattandosi di formalità prescritte dal regolamento de' 9 di gennaio 1827;
In adempimento dell'altra ministeriale del di 8 di ottobre prossimo passato, si sono formate le seguenti istruzioni che saranno riguardate come appendice, dilu-

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cidazione al regolamento annesso al real decreto de' 3 di gennaio 1841 per la strada di ferro, ed all'altro de' 9 di gennaio 1827 pe' dazii di consumo.
E perciò nella stazione della strada di ferro di Torre Annunziata sarà l'officina de' dazii di consumo riguardata come una sezione della principale officina del ramo esistente nel capo-casale, nella quale sarà per ciò aumentato il corrispondente personale: quindi oltre del ricevitore che vi si troverà presente nell'arrivo de' Wagons, saranno fissi in detta officina di stazione due commessi (uno de' quali al bisogno supplirà il ricevitore), uno o più soprannumeri, un impiegato di vigilanza del servizio misto o capo di servizio attivo, ed un agente di regia. Tutti gl'impiegati saranno distaccati dalla cennata officina principale del ramo e dalla tenenzia de' dazii di consumo di Torre Annunziata, a seconda delle particolari istruzioni che darà l'amministratore generale del ramo. Vi sarà egualmente contiguo all'officina un posto con un competente numero di guardie de' dazii indiretti. I due locali per l'officina e pel corpo di guardia saranno dati dal direttore della intrapresa della strada di ferro, e dovranno offrire decenza e comodità suf-

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ficiente, anche per poterci pernottare gli ufficiali di doppio servizio de' dazii indiretti destinati di guardia.
L'officina sarà dall'amministrazione generale per mezzo della dipendenza de' consumi provveduta di registri distinti da que' della principale officina. Ma saranno per organo del controloro forniti a richiesta del ricevitore unico, e al medesimo consegnati, giusta il sistema in vigore. Sarà provveduta egualmente di mobilia ed utensili necessarii a cura della dipendenza de' consumi.
Quindi fermo rimanendo quanto fu prescritto con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato regolamento de' 13 di gennaio 1841 per rapporto al caricamento de' generi soggetti a dazio, ed a' fogli di accompagnamento ed alle bollette a cautela, dovranno osservarsi presso la stazione dipendente dall'officina di Torre Annunziata le seguenti prescrizioni.
ARTICOLO PRIMO.
Nel giungere i generi in Torre Annunziata dalla stazione di Castellammare, o da altre che in seguito andranno a stabilirsi (poichè la strada dee avere altra di-

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ramazione verso Nocera) qualora fossero i medesimi soggetti al pagamento de' dazii di consumo ne' casali o nella capitale, dovrà l'agente del direttore della strada di ferro esibire il foglio di accompagnamento, nel quale gli stessi generi si trovano notati, agl'impiegati de' dazii di consumo nell'officina presso la stazione, il di cui locale sarà fornito dall'intraprenditore della strada di ferro, come si è detto.
ART. 2.
I fogli di sopra enunciati dovranno essere tanti per quante sono le stazioni ove i generi si vogliano lasciare: cosicchè in contrandosi, a principiare da Torre Annunziata, cinque stazioni compresa quella di Napoli, si dee dare luogo a cinque fogli di accompagnamento. In conseguenza per lo bene del servizio pubblico rimane stabilito, che nella sezione dell'officina dei consumi presso la stazione di Torre Annunziata vi dovranno essere sempre presenti all'arrivo de' Wagons almeno due impiegati sedentanei, un capo di servizio misto o attivo, oltre del servizio di regia; per lo che sarà provveduto ad un aumento di personale nel detto capo-casale a cura della dipendenza de' dazii di consumo.

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ART. 3.
Qualora i generi sieno diretti pe' casali di mezzo o per la capitale, in questo caso onde facilitare il libero transito alle vetture, e per non far apporre il benchè minimo ritardo che arrecherebbe lo adempimento delle prescrizioni ordinarie a praticarsi per lo rilascio delle bollette a cautela, i fogli di accompagnamento sopra mentovati saranno redatti in triplice spedizione, e distaccatine due dal tronco esibiti in doppio ossia a guisa di bollette a gemelle, dagli agenti del direttore, ed adempite delle analoghe sottoscrizioni per parte del capo della stazione, che il di rettore medesimo dovrà far riconoscere come da lui autorizzato alla sottoscrizione de' fogli.
ART. 4.
Una spedizione de' cennati fogli rimarrà presso la detta sezione dell'officina del capo-casale della stazione onde tener luogo di dichiarazione e di garantia per la esibizione della fede di riscontro, e sarà per intero trascritta immantinenti su di un apposito registro, dando alla trascrizione

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di ciascun foglio il corrispondente numero d'ordine: registro, che numerato e bollato ne' fogli sarà anche cifrato nella prima ed ultima pagina dall'amministratore generale de' dazii indiretti incaricato del ramo dei consumi, o da chi per lui, secondo la norma che egli darà. A lato di ogni trascrizione si farà rimanere un sufficiente spazio o margine per notare lo arrivo della fede d'immessione. La mancanza della esibizione di detta fede farà incorrere lo intraprenditore nella penale stabilita nell'articolo 8 del regolamento de' dazii di consumo annesso al real decreto de' 9 di gennaio 1827. L'altra spedizione di detti fogli sarà nel momento della esibizione restituita, dopo di essere stata segnata dal commesso alle dichiarazioni col corrispondente numero progressivo che risulta dal detto registro ove dovrà essere trascritta, segnandosi in piede de' fogli il numero delle partite in essi contenute, la data del giorno, l'ora, ed il valga.
ART. 5.
Il periodo del valga sarà proporzionato secondo le diverse stazioni, per le quali i generi son diretti, tenendosi per norma

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il tempo che impiega la locomotiva partendo da Napoli per giungere a Torre Annunziata. Siffatta pratica sarà ritenuta tanto per le grandi, quanto per le piccole spedizioni de' generi che si trasportano sul cammino di ferro dirette per Napoli, o pe' casali intermedii, non facendosi alcuna distinzione per non apportare intralcio o ritardo al sollecito disbrigo nell'officina del capo-casale. Per le trasgressioni a siffatte prescrizioni sarà applicabile il prescritto nell'articolo 220 del citato regolamento de' 9 di gennaio 1827.
ART. 6.
Il ricevitore de' consumi, o il commesso da lui autorizzato a supplirlo nella stazione, visterà il detto foglio, ciò che praticherà egualmente il capo-posto del servizio attivo, e l'impiegato di regia se sarà presente. In tal modo il foglio adempito pe' generi soggetti a dazio di consumo terrà luogo di bolletta a cautela, e costituirà il corrispondente obbligo per parte del direttore per la esibizione della bolletta di riscontro, a' termini del regolamento de' 9 di gennaio 1829, senza che si possa da esso direttore, sia l'attuale intraprenditore

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Sig. Bayard, sia il di lui successore o rappresentante, addurre ignoranza, e senza che tal principale obbligo esenti il conduttore dalla responsabilità impostagli dal regolamento degli 11 di gennaio 1841: dovendosi considerare in forza di facilitazioni accordate de' fogli come espressamente e principalmente obbligato detto direttore.
ART. 7.
In quanto al trasporto de' generi esteri, quantevolte i medesimi si appartenessero alla classe di quelli soggetti a bollo doganale, non vi è bisogno per legge di altra formalità per la circolazione, e soltanto potranno essere sottoposti alle corrispondenti verifiche della regolarità de' bolli ne' luoghi ove si vorranno trasportare.
Se poi detti generi esteri non sieno suscettibili di bollo, o non si appartenessero alla rubrica de' coloniali, essendo pur essi per legge esenti da formalità di carta di accompagnamento nella circolazione, ma soggetti a pagare un'altra volta il corrispondente dazio di importazione volendosi introdurre nella capitale, dovranno in tal caso essere registrati nel foglio di accompagnamento con le stesse formalità di so-

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pra prescritte, qualora sieno diretti per la capitale.
Art. 8.
Trattandosi di generi coloniali, de' quali è parola nel real decreto de' 3 di novembre 1829 per la seconda linea, non potranno essi transitare sulla strada a rotaia di ferro, dove la medesima trovasi tra le quattro miglia dal mare, senza essere muniti della corrispondente bolletta di transito prescritta dall'articolo 1 e seguenti del citato real decreto: salvo a riscuotersi anche il dazio in Napoli se fossero diretti per la capitale; ed in tal caso dovranno tali generi essere anche compresi nel foglio di accompagnamento.
ART. 9.
Volendosi trasportare generi di privativa, come sali, tabacchi, carte da gioco, polveri e nitri di regia manifattura, e non mai quelli di contrabbando che non potrebbero caricarsi su' Wagons, è uopo che venissero strettamente adempiute le prescrizioni contenute nello articolo 16 del regolamento approvato da S. M. a' 10 di marzo 1817 annesso al real decreto de' 29

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di gennaio 1817, acció ogni quantità di sale, che sorpassa le rotola cinque, di tabacchi, che eccede le tre libbre in boette, di polvere da sparo più di mezzo rotolo, di fascetti di carte da gioco più di tre, venisse accompagnata con la corrispondente bolletta del venditore privilegiato, senza di che sono per legge considerate in contrabbando.
ART. 10.
Quantevolte dalle strade ordinarie pervengano generi al capo-casale per essere trasportati con le locomotive, dessi debbono essere accompagnati dalla bolletta a cautela, da discaricarsi dall'officina di quella stazione, la quale, dopo la verifica, farà notare tali generi nel foglio di accompagnamento voluto dalle istruzioni, onde evitare che il genere sia accompagnato da due bollette a cautela, e serbare la uniformità delle carte per la strada di ferro. Quei generi poi che a' termini del regolamento possono spedirsi con bolletta a pagamento, è permesso il loro transito senza esservi bisogno di altra formalità.

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ART. 11.
Per gli sbalzi de'generi dal capo-casale a' casali intermedii, da un casale di mezzo all'altro, e da tutti i suddetti alla capitale e viceversa, si praticherà quanto è disposto dal ripetuto regolamento de' 9 di gennaio 1827 con la sola modifica detta di sopra in quanto al valga.
ART. 12.
Sorgendo de' dubbii agl'impiegati sulla qualità o quantità de' generi dichiarati, monteranno o faranno montare sulle vetture, o sia Wagons, un individuo del servizio attivo o sedentaneo a seconda dei casi, o altro di regia per assistere alla verifica ne' punti di destinazione.
La stessa norma verrà osservata per lo trasporto de' generi esteri o di privativa, che potessero destare sospetto di frode, onde vigilare lungo il cammino e specialmente nelle stazioni, e sino al destino.
ART. 13.
Gl'impiegati, che dovranno montare su' Wagons non potranno eccedere il nu-

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mero di sei, e saranno scelti dagl'impiegati superiori locali, e da' medesimi debitamente autorizzati.
ART. 14.
I fogli di accompagnamento di cui è parola negli articoli 1, 2 e 3 formati a gemello a guisa di matrice e distaccati dal tronco simile del registro, saranno secondo il modello qui annesso, e stampati e legati a forma di registri a spesa dell'intraprenditore, ma nel mezzo delle due linee, che separano i tre fogli, firmati e bollati col bollo dell'amministrazione generale dei dazii indiretti e col bollo dell'intraprenditore.
ART. 15.
Gl'impiegati superiori del servizio misto del ramo de' consumi, e sotto la cui ispezione e controllo (quello de' Gigli al ponte della Maddalena) si trova la officina di Torre Annunziata, visiteranno il più spesso possibile, ed anche col favore della strada di ferro, la officina suddetta e le altre, compresa quella di Napoli alla porta del Carmine, per assicurarsi dello esatto adempimento delle presenti istruzioni e

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delle altre di dettaglio, che a misura del bisogno darà l'amministratore generale de' dazii indiretti incaricato della dipendenza de' consumi, e segnatamente per le verifiche de' registri delle officine, ed anche de' registri de' tronchi de' fogli, che rilascia il direttore.
L'amministratore generale stesso darà le norme per la tenuta de' differenti registri, e per la compilazione e lo invio de' rapporti periodici e straordinarii.
ART. 16.
L'intrapresa della strada di ferro dovrà fornire a ciascuna stazione, cioè di Torre del Greco, di Granatello e S. Giovanni a Teduccio, i locali per le officine, specialmente de' dazii di consumo, onde potersi stabilire in detti luoghi il servizio uniforme a quello disposto nel presente regolamento per Torre Annunziata.
ART. 17.
Tutte le disposizioni e regolamenti, che non si oppongono al prescritto delle presenti istruzioni rimanendo nel loro pieno effetto, i contravventori saranno sottopo

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sti alle pene ed al rigore stabilito dalle leggi e disposizioni in vigore, e invocate e comminate dalle presenti istruzioni.

REGOLAMENTO
PER LA STRADA DA NAPOLI PER CASERTA E CAPUA.
Dovendosi aprire al pubblico traffico la strada a rotaie di ferro da Napoli per Caserta e Capua, e dovendosi provvedere al buon andamento del servizio di percezione de' dazii di consumo ed alla ben intesa vigilanza degl'interessi fiscali, senza punto intralciare il celere e spedito corso delle vetture a vapore, giusta gli ordini ministeriali del 19 di luglio e 9 di agosto corrente anno 1843; tenendosi presente il regolamento annesso al real decreto de' 13 di gennaio 1841 per la strada di ferro da Napoli per Castellammare e le posteriori istruzioni de' 21 di novembre 1842, autorizzate dal Ministro Segretario di Stato delle finanze, riguardato come di appendice non meno al cennato regolamento del 13 di gennaio 1841, che all'altro del 9 di gennaio 1827 pe' dazii di consumo, da applicarsi con le debite modifiche per la nuova strada;

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A contare dal di 20 dicembre 1843 nella stazione della strada di ferro di Casalnuovo e Licignano sarà stabilita un'officina de' dazii di consumo, riguardata come una sezione dell'attuale officina del ramo esistente nel detto capo-casale, aumentandovisi il corrispondente personale.
Quindi oltre del ricevitore, che si troverà presente nell'arrivo de'Wagons, saranno fissi nella detta officina della stazione due commessi, uno de'quali al bisogno supplirà il ricevitore, uno o più soprannumeri, un impiegato di vigilanza del servizio misto o capo del servizio attivo con la forza che si crederà necessaria, ed uno o più agenti di regia. Tutti quest'impiegati saranno distaccati dalla officina principale del ramo e dalla tenenzia de' dazii di consumo di Casalnuovo, a seconda delle particolari istruzioni che darà l'amministratore generale del ramo.
Dovendo stare contiguo all'officina il posto con competente numero di guardie de' dazii indiretti, un locale per l'officina e l'altro pel posto di guardia saranno ivi a disposizione dell'amministratore generale de' dazii indiretti; e dovranno esser tali da offrire decenza e comodità, anche per potervi pernottare gli ufficiali del doppio

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servizio de' dazii indiretti destinati di guardia.
L'officina sarà dall'amministrazione generale, per mezzo della dipendenza de' consumi, provveduta de' registri distinti da quelli della principale officina di capo-casale; e saranno per organo del controloro forniti a richiesta del ricevitore unico ed al medesimo consegnati, giusta il sistema in vigore. Sarà provveduta egualmente di mobilia, stadere ed utensili necessarii a cura della dipendenza de' consumi.
Nella stazione di Napoli, oltre della officina principale con luogo per le macchine, pe' magazzini, pel posto di guardia e pel controllo anche alla rampa di uscita delle mercanzie in conformità del disegno proposto, vi sarà altro locale per la officina de' piccoli oggetti alla porta di uscita dei viaggiatori con picciolo corpo di guardia. Poichè il punto di fermata de' Wagons precede quello della dogana, e dovranno nella medesima condursi a mano, si dovrà tal punto di arrivo definire e guardare. Per la rotaia di comunicazione con l'altra strada di ferro per Castellammare vi sarà il locale pel posto di guardia vicino al cancello, il quale sarà chiuso a chiavi, tanto dall'una, che dall'altra dogana delle due stazioni.

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Quindi fermo rimanendo quanto fu prescritto con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato regolamento de' 13 di gennaio 1841 in rapporto al caricamento de' generi soggetti a dazio, a' fogli di accompagnamento ed alle bollette a cautela, dovranno osservarsi nella suddetta officina di Casalnuovo le seguenti prescrizioni.
ARTICOLO PRIMO.
Nel giungere i generi in Casalnuovo dalle diverse stazioni, come Acerra, Maddaloni, Capua, Caserta, Santa Maria, qualora fossero i medesimi soggetti al pagamento de' dazii di consumo ne' casali e nella capitale, dovrà il conduttore de' Wagons esibire agl'impiegati de' dazii di consumo della officina presso la stazione del capo-casale il foglio di accompagnamento, nel quale gli stessi generi si troveranno notati: saranno tali fogli a somiglianza di quelli in vigore per altra strada ferrata, salvo le debite distinzioni, e conformi al modello qui unito.
ART. 2.
I fogli di sopra enunciati pe' generi diretti pel capo-casale di Casalnuovo e che

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debbono ivi rimanere, saranno distinti e separati da' fogli che accompagnano i generi per Napoli.
ART. 3.
Adottandosi pe' generi diretti per Napoli onde facilitare il celere transito delle vetture, ed evitare il ritardo, che arrecherebbe lo adempimento delle operazioni ordinarie a praticarsi per lo rilascio delle bollette a cautela, i fogli di accompagnamento soprammentovati redatti a triplice spedizione, e distaccatine due dal tronco, ossia dal registro dello incaricato speciale dell'intrapresa, saranno a guisa di bolletta gemella, e sottoscritti dall'incaricato medesimo esibiti da un impiegato della stazione all'officina doganale. All'uopo l'amministrazione della strada di ferro dovrà fare riconoscere il suo incaricato speciale autorizzato alla spedizione e soscrizione de' fogli suddetti, che terran luogo di bolletta a cautela.
ART. 4.
Una spedizione della doppia bolletta rimarrà presso la officina doganale onde te-

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ner luogo di dichiarazione e di garantia per la esibizione della fede di riscontro, e sarà per intero trascritta immediatamente su di un apposito registro, dando alla trascrizione di ciascun foglio o bolletta il corrispondente numero d'ordine. Tale registro, che numerato e bollato in ciascuna pagina, sarà cifrato nella prima ed ultima dall'amministratore generale de' dazii indiretti incaricato del ramo de consumi, o da chi per lui secondo la norma che egli darà; e a lato di ogni trascrizione si farà rimanere un sufficiente spazio o margine per notare lo arrivo della fede d'immissione ossia bolletta di riscontro. La mancanza della esibizione di tal documento farà in correre il conduttore e l'incaricato della intrapresa nella penale stabilita nell'articolo 8 del regolamento de' dazi di consumo annesso al real decreto de' 9 di gennaio 1827.
La seconda bolletta, ossia l'altra spedizione de' detti fogli destinati ad accompagnare il genere, sarà immediatamente restituita dalla dogana al conduttore de 'Wagons, dopo di averla segnata il commesso alla dichiarazione ed appostovi il corrispondente numero progressivo dell'enunciato registro col numero totale delle partite.

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Nel detto foglio contenente la data, il valga per l'ora della partenza, e dopo munito ancora delle firme del ricevitore o del commesso, o chi lo rappresenta, non che del capo del servizio attivo e dell'impiegato di regia se sarà presente, come praticasi in forza delle istruzioni del 24 di novembre 1842 per l'altra strada di ferro.
ART. 5.
Il periodo del valga sarà proporzionato al tempo, che la locomotiva potrà impiegare da Casalnuovo a Napoli. Per le trasgressioni a siffatte prescrizioni sarà applicabile l'espresso nell'articolo 220 del citato regolamento del 9 di gennaio 1827.
ART. 6.
In tal modo il foglio adempito pe' generi soggetti a dazio di consumo terrà luogo di bolletta a cautela, e costituirà il corrispondente obbligo per parte dell'amministrazione della strada di ferro e del suo gerente, o chi sarà chiamato responsabile di un tale andamento di servizio della esibizione delle bollette di riscontro a' termini del regolamento del 9 di

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gennaio 1827, senzachè si possa da esso gerente addurre ignoranza, e senzachè tal principale obbligo esenti il conduttore dalla responsabilità impostagli dal regolamento del 13 di gennaio 1841: dovendosi per altro considerare, in forza della facilitazione che si accorda de' fogli, come espressamente e principalmente obbligato detto gerente.
ART. 7.
In ordine al trasporto de' generi esteri, quantevolte i medesimi si appartenessero alla classe di quelli soggetti al bollo doganale, non vi è bisogno per legge di altra formalità nella circolazione; e soltanto dovranno essere sottoposti alle corrispondenti verifiche per la regolarità de' bolli ne' luoghi ove si vorranno i generi trasportare.
Se poi detti generi esteri non sieno suscettibili di bollo, essendo anche essi per legge esenti da formalità di carta di accompagnamento nella circolazione, ma soggetti a pagare un'altra volta il corrispondente dazio d'importazione volendosi introdurre nella capitale, dovranno in tal caso essere registrati nel foglio di accompagnamento con la stessa formalità di sopra scritta, non escluse le derrate colo

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niali, che sono egualmente soggette al pagamento del dazio immettendosi nella capitale. Si è così disposto pe' generi soggetti a dazio doganale d'importazione, di annotarsi cioè nel detto foglio, per evitare la complicazione di altri fogli separati.
ART. 8.
Volendosi trasportare generi di privativa, come sale, tabacco, carte da gioco, polveri e nitri di regia manifattura (e non mai quelle di contrabbando, che non potrebbero caricarsi su' Wagons) è d'uopo che venissero adempiute le prescrizioni con tenute nell'articolo 16 del regolamento approvato da S. M. a' 10 di marzo 1817, annesso al real decreto del 29 di gennaio 1817, acciò ogni quantità di sale che sorpassa le rotola cinque, di tabacco che eccede le tre libbre in boette, di polvere da sparo più di mezzo rotolo, di fascetti di carte da gioco più di tre, venissero accompagnati con la corrispondente bolletta del venditore privilegiato, senza che sono per legge considerati in contrabbando.

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ART. 9.
Quantevolte dalle strade ordinarie per vengono generi al capo-casale per essere trasportati con la locoinotiva, essi debbono essere accompagnati dalla bolletta a cautela dell'officina principale da discaricarsi dall'altra officina della stazione, la quale dopo la verifica farà notare tali generi nel foglio di accompagnamento voluto dalle presenti istruzioni, onde evitare che il genere sia accompagnato da due bollette a cautela, e per serbare la uniformità delle carte per la strada di ferro. Per que' generi poi che, a' termini dell'articolo 39 del regolamento de' 9 di gennaio 1827 possono spedirsi con bolletta a pagamento, sarà permesso il loro trasporto senza esservi bisogno di altra formalità, meno quella che le dette bollette di spedizioni dovranno essere vistate dagl'impiegati de' dazii indiretti addetti alle officine della stazione da' quali dovrà ancora indicarsi in piede della spedizione l'ora della partenza dei medesimi generi ed il valga.

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ART. 10.
Per gli sbalzi de' generi dal capo-casale per Napoli e viceversa, si praticherà quanto è disposto dal ripetuto regolamento de' 9 di gennaio 1827, capitolo 13, con la sola modifica detta di sopra in quanto al valga.
ART. 11.
Sorgendo de' dubbii agl'impiegati sulla qualità e quantità de' generi dichiarati, monteranno o faran montare sulle vetture ossieno Wagons un individuo o più del servizio attivo o sedentaneo de' dazii indiretti, o altro di regia per assistere alla verifica ne' punti di destinazione.
La norma stessa verrà osservata per lo trasporto de'generi esteri e di privativa che potessero destare sospetto di frode, onde vigilare al cammino sino al loro destino.
ART. 12.
I commessi e guardie che dovranno montare su' Wagons, oltre degl'impiegati superiori in servizio e fatti riconoscere dall'amministratore generale del ramo, non potranno eccedere il numero di tre, e

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saranno scelti dagl'impiegati superiori locali, e da' medesimi debitamente autorizzati.
ART. 13.
I registri de' fogli di accompagnamento, di cui è parola negli articoli 1, 2 e 3, formati a gemelli, saranno stampati e ligati a spesa dell'amministrazione della intrapresa della nuova strada di ferro, ma nel mezzo delle due linee che separano i tre fogli simili, saran bollati col bollo dell'amministrazione generale de' dazii indiretti alla quale verranno con anticipazione esibiti, e col bollo dell'amministrazione della strada di ferro.
ART. 14.
Sono applicabili al servizio doganale nella stazione di Napoli per questa nuova strada anche le disposizioni date posteriormente alle istruzioni de' 24 di novembre 1842 per la stazione dell'altra strada ferrata per Castellammare. Quindi tutti i generi dovranno sdaziarsi appena arrivati, e sol lecitamente uscire dalla stazione nel corso del giorno mediante i mezzi di trasporto che la intrapresa non deve far mancare.

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E se per impreveduta combinazione dovessero rimanere nella notte de' generi nella stazione, si dovranno i medesimi sdaziare e scritturare nel giorno stesso dell'arrivo, e rimarranno nella notte sotto le doppie chiavi dell'intrapresa e della dogana, formandosi processo verbale, facendosi Nota sul registro, e dandone immediatamente parte all'amministratore generale del ramo. Il conduttore de' Wagons e per esso chi rappresenta la intrapresa è tenuto a pagare il dazio ed a fare uscire la roba se non si presenta il proprietario a ritirarla. Affinchè non si faccia cumulo o affollamento di roba nella stazione, si dovrà al bisogno impedire la spedizione ulteriore dal capo-casale.
Tutti i fogli che giungono nella stazione di Napoli si debbono immediatamente trascrivere nella officina doganale sullo apposito registro con numero d'ordine e segnando l'ora dello arrivo, e nel margine si faranno indi le debite annotazioni, a seconda delle istruzioni date e da darsi dall'amministratore generale del ramo.

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ART. 15.
Gl'impiegati superiori del servizio misto del ramo de consumi all'uopo destinati visiteranno spesso, ed anche col favore della strada di ferro, le officine del capo-casale e quella della stazione di Napoli per assicurarsi dello esatto adempimento delle presenti istruzioni e delle altre di dettaglio, che a misura del bisogno darà l'amministratore generale de' dazii indiretti incaricato della dipendenza de' dazii di consumo, e segnatamente per le verifiche de' registri delle officine, ed anche de' registri del tronco de' fogli che rilascia l'impiegato della intrapresa.
L'amministratore generale stesso darà la norma per la tenuta de' differenti registri, e per la compilazione e lo invio de rapporti periodici e straordinarii.
ART. 16.
Tutte le disposizioni e regolamenti che non si oppongono al prescritto delle presenti istruzioni rimanendo nella loro piena osservanza, i contravventori saranno sottoposti alle pene ed al rigore stabilito dalle

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leggi e dalle disposizioni in vigore, ed invocate e comminate dalle presenti istruzioni.
Napoli, il di 9 di Dicembre 1843.
L'approvo - Firmato, FERDINANDO.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons. de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.
Pubblicato in Napoli nel dì 10 di Febbrajo 1844.