Luogo di pubblicazione [s.l.]
Editore [s.n.t.]
Data di pubblicazione 1837
Descrizione fisica Pagine 34 ; 27x22 cm
Soggetti linea Napoli-Nocera e Castellammare
Tipologia Monografia
Lingua di pubblicazione Italiano
Nazione di pubblicazione Italia
Proprietario dell'originale Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli
Licenza di utilizzo del proprietario Marchio di pubblico dominio 1.0
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Testo

ATTO
DI SOCIETÀ DELLA STRADA DI FERRO DA NAPOLI A NOCERA, E CASTELLAMMARE.



Innanzi a Noi M.e Antonio Simone Hailig, e suo collega Notari in Parigi, sottoscritti.
SI SONO COSTITUITI,
Il signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie Ingegnere; domiciliato in Parigi strada di Lille n. 3 bis.
Il signor Ferdinando Giovanni Bayard de la Vingtrie Ingegnere de Ponti, e Strade, domiciliato in Parigi strada Saint-Guillaume num. 29;
Il quale interviene tanto in proprio nome, che per parte, e qual procuratore del signor Fortunato de Vergs Ingegnere dei Ponti, e Strade, domiciliato in Parigi strada Saint-Guillaunie num. 29, come da procura per atto di M.e Hailig, e suo collega notari qui sottoscritti, registrata il di 1 febbrajo corrente mese; essendone rimasto l'originale in brevetto annesso al presente atto, dopo aver di ciò fatto menzione in testa di esso i sottoscritti notari.
Ed il signor Carlo Bayard de la Vingtrie, antico allievo della Scuola Politecnica, domiciliato in Parigi in detta strada Saint-Guillaume al medesimo numero.
I QUALI HANNO DICHIARATO QUANTO SIEGUE .
Con Real Decreto di S. M. il Re Ferdinando II. delle due Sicilie, in data di Modena a di 19 giugno 1836, i signori De Vergés, e Bayard de la Vingtrie fratelli hanno ottenuto sotto il nome del signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, uno

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di essi, l'autorizzazione di costruire a proprie spese, rischi, e pericoli una Strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellammare, e colla facoltà di prolungarla fino a Salerno, ed Avellino, ed altri luoghi vicini.
Le condizioni di questa Concessione per parte del Governo Napoletano, e dell'impegno assunto dal signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, si sono stipulate con atto passato innanzi a notar Carmine Galgano di Napoli, in presenza di testimoni il di 18 ottobre 1836, fra il signor Commendatore D. Antonio Sancio Intendente della Provincia di Napoli, rappresentante il Governo Napoletano, per delegazione fattagliene da S. E. D. Nicola Santangelo Ministro dell'Interno nel Regno di Napoli, con sua lettera del di 8 ottobre 1836, ed il signor Giuseppe Carabelli, legale in Napoli, procuratore del signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, ai termini di due procure passate l'una a di 20 agosto 1836, l'altra a dì 23 del medesimo mese, ed anno, innanzi a M.e Hailig, uno de' sottoscritti notari, che ne serba la minuta, ed i suoi colleghi.
A tenore di questo atto, la Concessione accordata al signor Bayard de la Vingtrie è di ottant'anni a contare dal giorno in cui si porrà in attività il primo tratto qualunque della Strada di ferro; è accordata al Concessionario la facoltà di prolungare la Strada fino a Salerno, ed Avellino, e congiungerla per via di ramificazioni ad altri vicini luoghi, purchè tali prolungamenti, e diramazioni siano in corso di esecuzione fra cinque anni dal di della Concessione.
La Strada dev'essere a doppio corso, ad eccezione di quei passaggi, in cui giudicheranno i Concessionari troppo difficile lo stabilirne due.
Il Concessionario gode di tutti i privilegi accordati da' Regolamenti all'amministrazione de' lavori pubblici.

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La Strada, e le sue dipendenze sono esenti da contribuzioni; e partecipano de' privilegi accordati alle grandi Strade col Real Decreto de' 10 giugno 1817.
Non vi è alcuna tassa sulle macchine, vetture, e carri impiegati sulla Strada di ferro, nè sul trasporto de' viaggiatori, e delle mercanzie, salvi i diritti doganali.
Questi trasporti non potranno assoggettarsi per l'avvenire ad alcun genere d'imposizione, che non colpisse in generale tutti gli altri trasporti per altre vie.
Il Concessionario deve permettere il passaggio, secondo i prezzi determinati nella tariffa, alle macchine locomotive, diligenze, e Wagons delle Strade di ferro, che servissero di prolungamento, o diramazione a quella da Napoli a Nocera, e Castellammare, qualora da altri intraprenditori venissero costruite.
Nel caso in cui questi intraprenditori si limitassero ad eseguire i loro trasporti fino al punto di congiungimento, il Concessionario è tenuto di continuarli fino a Napoli colle sue proprie macchine, percependone i dritti determinati dalla tariffa.
Tuttavia questa condizione non è obbligatoria, che inverso i costruttori di prolungamenti, o ramificazioni a ruotaje di ferro, che abbiano almeno otto miglia di lunghezza (14 a 15 mila metri).
La Strada, e le sue dipendenze, saranno consegnate al Governo in buono stato, senz'alcuna retribuzione, allo spirare della Concessione.
Le macchine, vetture, ed altri motori saranno ceduti al Governo, se lo desideri, dietro amichevole stima.
Qualora insorgano contestazioni fra il Concessionario, ed il Governo, dovranno essere decise da arbitri; se questi discordino, deciderà definitivamente il Presidente della G. C. Civile di Napoli.

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In fine il Concessionario è autorizzato a formare una Società per l'esecuzione della sua intrapresa.
Con atto in seguito del presente si farà deposito d'una traduzione di questo contratto, come pure della spedizione in lingua straniera, registrati a Parigi a di 6 febbrajo presente mese, folio 73 vers. cas. 8, e 9, Boureau, che ha ricevuti 25 franchi, e 30 centesimi per tutt'i dritti, e pel decimo.
In tale stato di cose le parti costituite, volendo usare della facoltà, che loro è accordata dall'art. 23 del suenunciato contratto del 18 ottobre, di formare una Società per l'esecuzione della loro intrapresa, ne hanno fissati gli statuti nel seguente modo.

TITOLO I.
NATURA DELLA SOCIETA', SUO OGGETTO, DURATA, RAGIONE SOCIALE, TITOLO, E SEDE.

Art. 1.
I costituiti formano col presente atto una Società in nome collettivo, ed in Commandita per via di azioni, cioè:
In nome collettivo per rapporto al signor de Vergés, ed ai signori Bayard de la Vingtrie fratelli, come Gerenti soli risponsabili, e solidali.
Ed in Commandita per rapporto alle altre persone, che vorranno avervi un interesse, prendendo delle azioni.
Art. 2.
La Società ha per oggetto:
1. La costruzione di una Strada di ferro da Napoli a Nocera e Castellammare.

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2. La creazione del materiale e lo stabilimento degli edifizi necessari a farla valere coll' uso.
3. La percezione del dritto di passaggio, e delle altre rendite della Strada di ferro, a contare dal giorno, che se ne farà la consegna; epoca alla quale rimane determinata l'immissione in possesso della Società.
Art. 3.
La Società comincia da questo giorno; essa durerà fino allo spirare degli ottant'anni di Concessione accordati al signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie.
Art. 4.
La Ragion Sociale è Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergès.
L'impresa prende il titolo di Società della Strada di ferro da Napoli a Nocera, e Castellammare.
Art. 5.
La Sede della Società è stabilita in Parigi.
Essa è fissata alla strada dell'Università num. 12, presso il signor Girette Agente Generale.
I Gerenti possono, se lo credono conveniente, trasferirla altrove, purchè ciò sia sempre in Parigi.
Un tal cambiamento deve avere la pubblicità prescritta dal Codice di Commercio.
Essi possono egualmente, per le relazioni con de' terzi stranieri, eligersi un domicilio speciale in Napoli.

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TITOLO II.
FONDO SOCIALE; SUA DIVISIONE IN AZIONI, LORO NATURA, E FORMA; MODO DI RILASCIARLE, E DI TRASFERIRLE.

Art. 6.
Il fondo sociale è fissato a fr. 12,500;000. Esso si divide in 12,500 azioni di fr. 1000 ciascuna.
Art. 7.
Le azioni sono numerate da uno fino a 12,500 inclusivamente, esse dividonsi in due serie. Quelle, il cui numero è fra l'1, e l'11,500 inclusivo formano la prima serie.
Quelle, che portano un numero da 11,501 fino a 12,500 formano la seconda.
Ogni azioni si divide in due titoli portanti il medesimo numero.
L'uno prende il nome di azione di capitale.
L'altro quello di azione di godimento.
I dritti, che a ciascuno vanno annessi sono determinati dagli articoli 33, e 34.
Art. 8.
Tutte le azioni sono estratte da un registro a doppio tallone.
Esse sono munite della firma di uno de' Gerenti, e del visto per controllo di due Commissari della Commandita.
Art. 9.
Le azioni sono nominative, o al latore a scelta dell'Azionista.
Ciascuno può, a sua volontà, convertire in azioni al latore le sue azioni nominative, e viceversa.
Questo cambiamento non può farsi, che alla Sede della So

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cietà, e produce a favore di questa il dritto di un franco per ogni azione convertita.
Con ogni azione si rilasciano de' cuponi al portatore pel pagamento degl'interessi, e delle dividende.
Art. 10.
La cessione delle azioni nominative sia di capitale, sia di godimento, si effettuisce per via di una dichiarazione, che fa il cedente sopra un registro speciale, da tenersi all'uopo alla Sede della Società.
Questa dichiarazione è vistata da uno de' Gerenti, e da uno de' Commissari della Commandita.
Si fa menzione del trasferimento in dorso dell'azione da uno de Gerenti.
La cessione delle azioni al latore si opera colla semplice tradizione del titolo.
Art. 11.
Ogni azione è indivisibile; tuttavia l'azione di capitale può esser separata dall'azione di godimento, che porta il medesimo numero.

TITOLO III.
DI CIÒ, CHE I CONCESSIONARJ CONFERISCONO ALLA SOCIETA' LORO DIRITTI, ED OBBLIGAZIONI.

Art. 12.
I signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergès conferiscono alla Società, e mettono in comune la Concessione, di cui essi sono i proprietarî, per quel tempo, che resterà a decorrere dal giorno, in cui tutta la Strada di ferro da Napoli a

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Nocera, e Castellammare sarà aperta al pubblico. In conseguenza le trasferiscono tutt'i dritti, e vantaggi, che ne risultano, con quelle eccezioni, che dipendono dalle seguenti disposizioni, restando a carico della Società di conformarsi alle condizioni della Concessione.
I Signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergés dichiarano non esser compreso in ciò, ch' essi conferiscono alla Società, il diritto di prolungare la Strada di ferro fino a Salerno, e di congiungerla per via di ramificazioni co' vicini luoghi, quali sarebbero Avellino, ed altri.
Essi si riserbano di disporre di questo dritto nel modo, che giudicheranno il migliore, essendo esso assolutamente indipendente dall'oggetto della presente associazione.
Nel caso, in cui i Concessionari, od i loro aventi causa si avvalessero della suddetta facoltà, essi avrebbero dritto al passaggio, ed ai trasporti sulla strada di ferro alle medesime condizioni di ogni altro, quantunque i prolungamenti, e le ramificazioni da essi eseguite non avessero la lunghezza di otto miglia (14 a 15 mila metri).
Art. 13.
I Signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergés, oltre ciò, che conferiscono in virtù del precedente articolo, si obbligano altresi solidalmente inverso della Società, come di già lo sono inverso il Governo Napoletano, ad eseguire i prescritti lavori, ed a sopportare personalmente tutte le spese, alle quali daranno essi luogo; fare gli acquisti de' terreni necessari, le spese per l'organizzazione della presente Società, e quelle della sua amministrazione sino al giorno, in cui questa ne prenderà possesso.
Si obbligano pure a non usare, che per una lunghezza non eccedente i 4 a 5 mila metri, della facoltà, che nella Concessione loro venne accordata, di fare cioè la Strada ad un sol

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corso in quei passaggi, in cui giudicherebbero troppo difficile lo stabilirne due.
Di più dichiarano, che i pendi non giungeranno a cinque millimetri per metro.
Art. 14.
Essi si obbligano inoltre:
I.° A fornire il materiale necessario a far valere coll'uso la Strada di ferro, consistente in
Dieci macchine locomotive;
Dieci diligenze;
Venti Char-à-bancs coperti;
E centoventi Wagons, o Char-à-bancs scoperti.
II.° A consegnare gli edifizi, che qui appresso vengono indicati.
1. Un edifizio pe' burò dell'Amministrazione;
2. Dei burò di percezione con delle sale pe' viaggiatori, che attendono, in numero di quattro, cioè: uno a Napoli; uno alla Torre dell'Annunziata; uno a Castellammare; ed uno a Nocera.
3. Quattro burò secondarî: uno a Portici; uno a Torre del Greco; uno a Pompei; ed uno a Pagani:
4. Delle rimesse in numero sufficiente, per mettere a coverto le diligenze, e le macchine a vapore.
5. Un officina per le riattazioni delle macchine a vapore; ed un altra per quelle delle diligenze, Char-à-bancs, e Wagons.
Art. 15.
Gli acquisti de terreni necessari alla costruzione della Strada saranno fatti personalmente in nome de' Signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergès, nell'interesse però della Concessione.
Art. 16.
Gli obblighi risultanti dagli articoli 12, 13, 14, e 15 sono contratti per appalto a rischio, e pericolo de' Concessionari;

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in conseguenza a qualsivoglia somma elevinsi le spese non han dritto ad alcun reclamo contro la Società, per ottenere al di là del prezzo, che appresso vien determinato; viceversa la Società non può pretendere alcuna riduzione.
Art. 17.
In virtù di questo appalto i Concessionari restano assoluti proprietari di quelle porzioni di terreno acquistate, che non saranno impiegate allo stabilimento della Strada di ferro, e delle sue dipendenze.
Art. 18.
Tutti i lavori devono essere terminati, e la consegna de' materiali, ed edifizi necessari a far valere coll'uso la Strada di ferro, dev'essere effettuita al più tardi nello spazio di quattro anni, a contarsi dal di 18 ottobre 1836, salvo i casi di forza maggiore, tali riconosciuti dal Governo Napoletano.
Art. 19.
Allo spirare di questo termine i Concessionari debbono aver fatto accettare la Strada di ferro dalle competenti Autorità.
Quest'accettazione per parte del Governo Napoletano equivarrà ad accettazione per parte della Compagnia.
Quanto ai materiali, ed agli edifizi, di cui si è parlato all'articolo 14, ne verrà fatta la tradizione alla medesima epoca ai Commissari della Commandita.
Qualora insorgono difficoltà per questa consegna, dovranno esse decidersi nello spazio di tre mesi, e conformemente a ciò, che si stabilirà nell'articolo 69.
Art. 20.
Appena avvenuta l'accettazione da parte del Governo, la Società prenderà possesso della Concessione, e profitterà di tutti dritti, e vantaggi, che vi sono annessi.

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Art. 21.
Fino a quest'epoca tutt'i prodotti, e vantaggi, e particolarmente la percezione de' dritti di passaggio sulle parti di Strada, che potranno aprirsi alla circolazione prima del totale compimento de' lavori, sono riservati ai Signori Bayard de la Viugtrie fratelli e de Vergès.
D'altra parte questi Signori si obbligano fino all' epoca stabilita per l'immissione in possesso della Società, di sopportare tutte le spese di gestione, e di amministrazione, e di passare agli Azionisti un interesse del 5 per 0/0 sulle somme, ch'essi avranno versate.
Art. 22.
In compenso di ciò, che i Signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergès conferiscono alla Società, e delle obbligazioni, che inverso di essa contraggono, avranno dritto alla totalità della somma, che forma il fondo sociale.
Art. 23.
Per procurare ai Concessionari i mezzi di ottener la somma, alla quale essi han dritto, saranno messe a loro disposizione le azioni, che rappresentano il fondo sociale, restando a loro carico di collocarle nel loro interesse a loro rischio, e pericolo.
In virtù di che trovasi la Società dal momento attuale costituita.
Tuttavia 500 azioni della seconda serie resteranno attaccate alla madrefede, finchè sia eseguita la tradizione della Strada di ferro agli Azionisti.
Questa ritenuta si fa ad oggetto di garentire alla Società l'esecuzione degli obblighi contratti dai Concessionari.
Potranno essi esigere, che loro vengano rilasciate queste 500 azioni, appena seguita l'accettazione della Strada di ferro per parte del Governo Napoletano.

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TITOLO IV.
SOSCRIZIONE DELLE AZIONI: PAGAMENTO DEL PREZZO.

Art. 24.
Ogni soscrittore di azione si obbliga a pagarne il prezzo; nulla egli deve al di là; non può essere soggetto ad alcuna richiesta di ulteriori fondi; in niun caso egli è risponsabile degl'impegni della Società.
Art. 25.
Il pagamento del prezzo delle azioni si fa a scelta del soscrittore sia in Parigi alla Sede della Società, sia in Napoli al domicilio eletto dai Gerenti.
Questa scelta deve farsi nell'atto della sottoscrizione.
Il prezzo delle azioni è esigibile nel seguente modo:
Un decimo nell'atto della sottoscrizione 1/10
Un decimo il 1. luglio 1837 1/10
Un decimo il 1. ottobre seguente 1/10
Un decimo il 1. gennajo 1838 1/10
Un decimo il 1. aprile seguente 1/10
Un decimo il 1. luglio detto anno 1/10
Un decimo il 1. ottobre seguente 1/10
Un decimo il 1. gennajo 1839 1/10
Un decimo il 1. aprile seguente 1/10
E l'ultimo decimo, quando sarà immessa la Società nel godimento de prodotti della Concessione 1/10
Totale eguale all' unità 10/10
Tuttavia il terzo decimo non potrà esigersi da' Concessionari, se non dopo aver giustificato l'impiego del primo decimo in provvisioni, acquisti di terreni ed esecuzion di lavori.

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La esigibilità del quarto decimo è subordinata alla medesima giustificazione dell'impiego del secondo.
Così si procederà per tutti gli altri, meno che per l'ultimo, il quale non dovrà pagarsi, se non dopo avere la Società preso possesso della Strada di ferro.
Art. 26.
Le giustificazioni si faranno: per gli acquisti de terreni colla produzione de' titoli: e per le provvisioni, ed i lavori per via di stati indicanti i rispettivi prezzi nelle varie località.
Tali stati, e titoli saranno passati a due de' Commissari della Commandita presenti sui luoghi.
Questi ne faranno constare l'adempimento con una dichiarazione, che indichi l'esigibilità successiva delle diverse quote di pagamento.
Tale dichiarazione si farà in doppio originale, uno resterà in Napoli, e l'altro alla Sede della Società.
Il modello di questa dichiarazione è restato annesso al presente atto, dopo averlo attestato per vero le parti costituite, firmato, e cifrato in presenza de' sottoscritti notari. Questa dichiarazione verrà comunicata, senza però spostarla, ad ogni Azionista, che lo reclami, prima di effettuire un pagamento.
Niun altra giustificazione potrà richiedersi; egli è espressamente proibito agli Azionisti di frapporre ostacoli, o sospendere il corso de' lavori sotto qualsiasi pretesto, a pena di tutt'i danni, ed interessi.
Art. 27.
I termini fissati nell' art. 25. pel pagamento del prezzo delle azioni, essendosi calcolati sull'andamento presunto de'lavori, potranno allungarsi, o abbreviarsi da' Concessionari secondo il grado d'attività, che sarà possibile dare all'intrapresa.

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Questi cambiamenti dovranno essere annunziati agli Azionisti almeno un mese prima con avviso, che loro verrà diretto dai Gerenti.
Art. 28.
Qualora si rilasci alcun'azione posteriormente alla scadenza di uno, o più termini di pagamento, si dovranno immediatamente versare le porzioni scadute di prezzo.
Art. 29.
Ogni Azionista ha la facoltà di anticipare, quanto più gli piaccia, l'epoche di pagamento sopra stabilite, versando l'intiero ammontare delle sue azioni. In questo caso non gli saranno applicabili le disposizioni dell'art. 27.
Art. 30.
I titoli definitivi delle azioni non si rilasciano, che dopo il pagamento dell'intiero prezzo; fino a quest'epoca non si rilascia al soscrittore, che una promessa di azione nominativa, in dorso alla quale si faranno constare i successivi versamenti effettuiti.
Questa promessa d'azione è munita delle stesse firme dell'azione; si estrae da un registro a doppio tallone. Essa è trasferibile come quella, tuttavia deve il trasferimento essere sottoscritto per accettazione dal Cessionario.
Art. 31.
In difetto di pagamento di tutto, o parte del prezzo dell'azione alla scadenza, e poichè l'acquirente sarà posto in mora con una intimazione rimasta priva di effetto per otto giorni; l'azione si vende per mezzo di un Agente di cambio, o di altro pubblico Uffiziale, a rischio, e pericolo dell'Azionista moroso, che sarà tenuto per la differenza, se la vendita non produce una somma eguale all'ammontare del debito; e profitterà dell'eccesso, se ve ne ha, dedotte le spese.

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Questo disposizioni non saranno di ostacolo ai Gerenti a poter astringere il soscrittore in mora per le vie ordinarie, se lo credono conveniente.
Art. 32.
Ogni proprietario d'azione, o promessa di azione si presume, che abbia preso conoscenza de' presenti statuti, e siasi obbligato ad eseguirli.
Questa condizione sarà espressa sul titolo delle azioni.

TITOLO V.
DIRITTI ANNESSI ALLE AZIONI.

Art. 33.
Le azioni di capitale rappresentano i fondi versati da ogni Azionista a titolo di Commandita. Esse danno dritto al rimborso del loro capitale nominale durante il corso della Società, mediante il fondo di ammortizzazione stabilito coll'articolo 51.
Per tutta la durata de' lavori avranno il 5 per 0/0 d'interesse sulle somme versate in pagamento del loro prezzo, a contare dal giorno, in cui si fanno i successivi versamenti.
Quest'interessi si pagano il 1. marzo, e 1. settembre di ogni anno; sia alla Sede della Società, sia in Napoli a scelta dell'Azionista, che deve rendere manifesta la sua volontà almeno un mese prima.
Quest'interessi sono personalmente a carico de' Concessionari.
Dal di, in cui la Società comincerà a godere della Concessione, andrà annesso a queste azioni un interesse del 5 per 0/0 sul loro capitale nominale, da prelevarsi su i prodotti dell'intrapresa, dopo essersene dedotti i varî pesi.

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Art. 34.
Le azioni di godimento danno dritto all'eccedente di questi prodotti, pagati che siano gl'interessi delle azioni di capitale.
Art. 35.
Tutte le azioni, sieno di capitale, o di godimento prendono una egual parte alla distribuzione delle somme, che in virtù degli articoli 55, e 57 sono addette alla loro natura.
Art .36.
Per eccezione a questo principio d'eguaglianza; se il prodotto della Concessione della Strada di ferro non dia annualmente, deduzione fatta di tutte le spese dettagliate nel seguente articolo 55, un prodotto di un milione di franchi necessario ad assicurare il 5 per 0/0 d'interesse alle 12,500 azioni di capitale, e 3 per 0/0 di dividenda alle 12,500 azioni di godimento; in tal caso le 11,500 azioni della prima serie preleveranno: quelle di capitale il 5 per 0/0, quelle di godimento il 3 per 0/0, e le 1000 azioni della seconda serie non avranno diritto, che alla dividenda dell'eccedente. Questo eccedente sarà distribuito nel seguente modo. Le azioni di capitale precapiranno fino alla concorrenza del 5 per 0/0; il di più soltanto apparterrà alle azioni di godimento.
Art. 37.
Le disposizioni dell'articolo 36 si riterranno come non iscritte, se pel corso di due anni consecutivi i prodotti della Strada di ferro si elevino ad un milione di franchi. In questo caso ogni distinzione cesserà per sempre fra le azioni delle due serie, e la denominazione di prima, e seconda serie sarà annullata di pieno diritto, mediante un rinnovamento di titolo di azione.
In seguito le 12,500 azioni di capitale, e di godimento pro

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fitteranno indistintamente, e senza privilegio de' prodotti, e lucri della Concessione nella proporzione, che per natura a ciascun azione si appartiene.
Art. 38.
La distinzione stabilita nell'articolo 36 non toglierà in alcun caso alle azioni di capitale della seconda serie il diritto al beneficio dell'ammortizzazione, di cui esse godranno, come le azioni dalla prima serie.

TITOLO VI.
DELL'AMMINISTRAZIONE .
Art. 39 . L'amministrazione di tutti gli affari della Società è devoluta di dritto ai quattro Gerenti: eglino debbono mettersi d'accordo fra loro per la distribuzione delle diverse parti della gestione; uno di essi deve risiedere in Napoli.
La firma sociale loro appartiene individualmente; ciascuno di essi può farne uso, senza il concorso degli altri.
Essi non ponno, sotto pretesto alcuno, firmare, o girare effetti di commercio, nè torre a prestanza sotto la Ragion Sociale.
Per tutta la durata de' lavori è a loro carico la paga degli impiegati di ogni grado.
Per questo tempo le funzioni di Gerente sono gratuite.

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TITOLO VII.
COMMISSIONE DELLA COMMANDITA.

Art. 40.
I Commanditanti sono rappresentati in tutt'i loro rapporti sociali da una Commissione composta di sette membri, di cui due debbono avere il loro domicilio in Napoli.
Questi Commissari sono nominati dall'Assemblea Generale.
Per essere eletto è d'uopo essere proprietario di dieci azioni di capitale, accompagnate dalle loro azioni di godimento.
Un azione di godimento, la cui azione di capitale sia stata ammortizzata, equivale ad un'azione di capitale, accompagnata dalla sua azione di godimento.
La scelta può cadere sopra membri non presenti all'Assemblea purchè essi sieno proprietari di dieci azioni nominative, ovvero abbiano depositato in Parigi, o in Napoli al domicilio sociale un egual numero di azioni al latore. Ogni membro della Commissione, che cessa di possedere il richiesto numero di azioni, viene considerato come dimissionario; fino alla più prossima Assemblea Generale egli sarà rimpiazzato da uno de' più forti Azionisti scelto dagli altri membri della Commissione.
Le funzioni di Commissario sono gratuite, pur tuttavia si darà un gettone di presenza per ogni seduta a ciascun membro residente in Parigi, e due gettoni al mese ai Commissari residenti in Napoli.
Si terrà inoltre a disposizione della Commissione una somma annuale di 1500 franchi, pel caso, in cui essa riputasse necessario, spedire a Napoli uno de' suoi membri indipendentemente dai due, che debbono risiedervi costantemente.
Tutte le spese della corrispondenza fra i membri della Com

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missione residenti in Napoli, e quelli residenti in Parigi vanno a carico della Società.
Per tutta la durata de' lavori la somma di 1500 franchi, i gettoni di presenza, e le spese di corrispondenza sono a carico de Concessionari.
La Commissione si rinnova tutti gli anni.
I membri, che n'escono possono essere rieletti.
Fino alla prima Assemblea Generale i cinque primi soscrittori domiciliati a Parigi, e i due primi soscrittori domiciliati in Napoli saranno di dritto Commissari della Commandita, qualunque sia il numero delle loro azioni.
In caso di rifiuto per parte loro, i susseguenti soscrittori verranno chiamati a sostenere queste funzioni.
Art. 41.
La Commissione della Commandita si riunisce ogni qualvolta lo crede conveniente.
Essa non può prendere deliberazioni, che alla Sede della Società; ad eccezione però di quelle, che avranno per oggetto di prendere possesso delle fabbriche, e materiali, di cui si è fatta parola negli art: 14, e 19.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno.
I Commissarî scelgono uno fra essi, che compia le funzioni di Presidente.
Le decisioni son prese a maggioranza di voti dai membri presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
Se uno, o più Commissari sono assenti, i membri presenti possono rimpiazzarli provvisoriamente, aggiungendosi un egual numero di Azionisti presi fra i più forti proprietari di azioni nominative.
Le funzioni della Commissione hanno per oggetto.

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La sorveglianza delle operazioni della gerenza, nell'interesse dei Commanditanti.
La firma per controllo delle azioni, e promesse di azioni;
L'esame de' conti presentati dai Gerenti, e la verifica degl'inventarî annuali;
Il rapporto da farne all'Assemblea Generale;
E la difesa degl' interessi degli Azionisti in tutte le contestazioni, che possono insorgere tra questi, ed i Gerenti.

TITOLO VIII.
ASSEMBLEE GENERALI.

Art. 42.
L'Assemblea Generale rappresenta l'universalità degli Azionisti.
Essa si compone di tutt'i proprietarî di cinque azioni nominative di capitale, accompagnate dalle loro azioni di godimento, e di chiunque presenti una ricevuta, che provi il deposito sia in Napoli, sia in Parigi presso i Gerenti, od i loro delegati, presso un Notajo qualunque, di dieci azioni al latore accompagnate dalle loro azioni di godimento; salvo quanto si dirà nell'articolo 44.
L'Assemblea non è regolarmente costituita, se i membri presenti non riuniscono nelle loro mani la quarta parte almeno delle azioni, o promesse di azioni emesse.
Se non si giunge a questa proporzione con una prima convocazione, se ne farà una seconda coll'intervallo di un mese, ed i membri presenti a questa nuova riunione deliberano validamente, qualunque sia il loro numero, sugli affari però soltanto, ch'erano all'ordine del giorno della prima convocazione.

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I quattro Gerenti sono di dritto membri dell'Assemblea Generale. Due fra essi compiono provvisoriamente le funzioni di Presidente, e di Segretario.
Il Presidente, ed il Segretario definitivi sono nominati dall'Assemblea.
Art. 43.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente è preponderante.
La proprietà di cinque azioni nominative, o dieci al latore dà un voto.
Quella di dieci azioni nominative, o venti al latore ne dà due.
Quella di venti azioni nominative, o quaranta al latore ne dà tre.
Quella di quaranta azioni nominative, o di ottanta al latore, e al di là ne dà quattro.
Ogni azione dev'essere accompagnata dalla sua azione di godimento, salvo ciò, che si dirà nel seguente articolo 44.
Art. 44.
Le azioni di godimento non danno dritto a far parte dell'Assemblea, e ad avervi voto deliberativo, se non quando le azioni di capitale, che con esse vanno congiunte, sieno ammortizzate.
In questo caso esse hanno nell'Assemblea i medesimi diritti, delle azioni di capitale accompagnate dalle loro azioni di godimento.
Art. 45.
Le deliberazioni sono firmate dal Presidente, e dal Segretario dell' Assemblea.
La presenza degli Azionisti, o de' loro procuratori a quest'assemblea, deve constare dalle firme, che ciascuno di essi appone entrando sopra un registro, che rimane annesso ai processi verbali.
Questo registro enuncia, relativamente ad ogni firma, i nomi,

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cognomi, domicilio, e qualità dell'Azionista, o del procuratore, il numero delle sue azioni col loro numero d'ordine, e la quantità de' voti, ch'egli ha nell'Assemblea.
Questo registro è chiuso nel corso della seduta dal Presidente, e dal Segretario.
Le firme apposte al registro di presenza valgono, come se fossero apposte al processo verbale di deliberazione.
Art. 46.
Ogni deliberazione presa dall'Assemblea regolarmente costituita è obbligatoria per gli assenti, e discordanti.
Art. 47.
Nel primo marzo, e primo settembre di ogni anno gli Azionisti si riuniscono di pieno dritto in Assemblea Generale alla Sede della Società. Se il primo è giorno festivo, la riunione ha luogo l'indomani.
Un avviso, destinato a convocare questa riunione, sarà a cura de Gerenti diretto per via di lettere ai proprietari di azioni nominative, e verrà inserito otto giorni prima in due giornali di Parigi, ed un mese prima in un giornale di Napoli.
Art. 48.
Le Assemblee Generali hanno per oggetto.
1. Di sentirsi i rapporti de' Gerenti sullo stato dell'intrapresa;
2. Di deliberare sull'approvazione de' conti da' medesimi presentati, dopo intese le osservazioni de'Commissari della Commandita sul risultamento del loro esame;
3. Di nominare nuovi Commissari in sostituzione di quelli, le cui funzioni sono spirate;
4. In fine di provvedere colle loro deliberazioni a tutto ciò, che l'interesse comune potrebbe richiedere.
I Gerenti non possono prendere parte alle deliberazioni che hanno per oggetto di definire i loro conti.

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Art. 49.
Finchè i lavori saranno in corso di esecuzione, e la Società non sarà imumessa nel possesso della concessione, le Assemblee Generali non avranno altro scopo, che quello di nominare i Commissari della Commandita, e sentire i loro rapporti sullo stato de' lavori.
Art. 50.
Indipendentemente dalle Assemblee semestrali, i Gerenti ed i Commissarî della Commandita possono convocarne delle straordinarie, ogniqualvolta lo credano necessario.
Una tal riunione avrà luogo, appena si saranno emesse quattromila azioni.

TITOLO IX .
DELL'AMMORTIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, E DEL FONDO DI RISERVA.

Art. 51.
In ogni semestre si preleva dai prodotti dell'intrapresa una somma di 8000 franchi, destinata all'ammortizzazione delle azioni dette di capitale.
Questo prelevamento è calcolato in guisa, che aggiungendovi gl'interessi delle azioni rimborsate, che sono pure prelevati, tutte le azioni di capitale si trovano ammortizzate allo spirar della Società.
Nella prima riunione, che avrà luogo dopo l'immissione in possesso della Società, si determinerà con regolamento, stabilito in Assemblea Generale, il modo con cui applicare al suo scopo questo fondo d'ammortizzazione.

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Art. 52.
In ogni semestre si preleverà altresì una somma di 10,000 franchi per formare un fondo di riserva, che non può oltrepassare i 100,000 franchi, destinato alle riparazioni delle straordinarie avarie, e ad ogni altra spesa, che da impreveduto avvenimento sia resa necessaria.
Cessa questo prelevamento appena si giunga alla cifra di 100,000 franchi, ma ricomincia per completare il fondo di riserva ogni qualvolta trovasi ridotto al di sotto di questa somma.
I Gerenti debbono provvedere all'impiego provvisorio de' capitali appartenenti al fondo di riserva.
Art. 53.
Le azioni ammortizzate cessano di aver dritto al capitale sociale, come pure agl'interessi stipulati coll'articolo 33.
Quest' interessi si pagano sempre dalla Società, ma essi vanno ad accrescere il capitale, che ogni semestre vien consacrato all'ammortizzazione.
Le azioni di godimento, che portano il medesimo numero delle rimborsate, continuano ad esistere, e danno diritto, fino allo spirare della concessione, a partecipare alla ripartizione della dividenda, prelevato che siasi il 5 per 0/0 che appartiene alle azioni di capitale, ed a ciò che potrà risultare a favore della Società dietro la sua liquidazione.
Art. 54.
Il titolo di ogni azione rimborsata è radiato; egli è marcato con una impronta stampata, che ne prova la ricompra, e riavvicinato alla madrefede.

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TITOLO X.
DE' PRODOTTI, E DE ' PESI: DEGL' INVENTARJ ANNUALI.
Art. 55.
Le entrate della Società consistono unicamente ne' diritti a percepire sulla Strada di ferro, e ne' prodotti accessori della Concessione.
I pesi si compongono delle spese di percezione, di amministrazione, di mantenimento, di riparazioni, ed in generale di tutte le spese necessarie all' esecuzione delle condizioni imposte ai Concessionari per lo stabilimento della detta Strada.
I prelevamenti addetti al fondo d'ammortizzazione, come pure quelli da farsi temporaneamente per comporre il fondo di riserva, formano similmente parte de' pesi.
Art. 56.
L'anno sociale comincia il 1. gennajo.
Ogni sei mesi a cura de' Gerenti, si fa il bilancio degl'introiti, ed esiti; i conti, ed i documenti giustificativi si rimetteranno da essi alla Commissione della Commandita almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale. Questi conti, ed il rapporto de' Commissari sono sottomessi a quest'Assemblea, che delibera sulla loro approvazione.
Art. 57.
Ogni anno, a cura de Gerenti, si fa un inventario generale di tutto l'attivo, ed il passivo della Società. La Strada di ferro, il materiale, e le fabbriche necessarie a farla valere coll'uso, tali quali si riceveranno dalla Società, figurano nei detti inventari per la somma di franchi 12,500;000, valore della loro formazione fissato per appalto negli articoli 16, 17, 21, 22, e 23.

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Quest'inventario è sottomesso all' Assemblea Generale unitamente ai conti d'introito ed esito, di cui si è parlato nell'articolo 56.
Art. 58.
Il risultamento attivo del bilancio de' conti semestrali è destinato in primo luogo al pagamento degl'interessi delle azioni di Capitale.
Il di più è distribuito a titolo di dividenda alle azioni di godimento.
Art. 59.
I pagamenti d'interessi e dividenda si fanno a burò aperto il primo aprile, ed il primo ottobre di ogni anno, sia alla Sede della Società, sia in Napoli al domicilio designato da' Gerenti.
Art. 60.
In caso di contestazione sui conti, questi pagamenti non verranno sospesi, essi però si opereranno a norma de' risultamenti ottenuti da' conti, quali sono presentati da Gerenti, salvo a comprendere nella prossima ripartizione le somme provvenienti dalle fatte rettifiche.
Art. 61.
Le disposizioni comprese negli articoli 56, 57, 58, 59, e 60 non riceveranno la loro esecuzione, se non dopo l'immissione in possesso della Società.

TITOLO XI .
CASI DI MORTE, O DI RITIRO.

Art. 62.
La morte, il ritiro, o tutt'altro impedimento di uno de' Gerenti non produce lo scioglimento della Società.

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L'Assemblea Generale nomina, se vi ha luogo, uno, che lo rimpiazzi.
Tuttavia questa disposizione non avrà il suo effetto, se non dopo che la Società avrà preso possesso.
Fino a quest'epoca i sopravviventi tra i Signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergés, avranno il diritto di rimpiazzare, se lo credono conveniente, quelli de' quattro Gerenti, che saranno trapassati, con de' nuovi Gerenti di loro scelta.
Se essi verranno a morire tutti quattro, senza essere stati rimpiazzati, la scelta de' loro successori apparterrà agli eredi dei signori Bayard de la Vingtrie, e de Vergs; dovrà questa farsi tra lo spazio di un mese a contare dall'ultima morte.
Quando gli eredi non curino di pronunziarsi in questo tempo, l'Assemblea Generale potrà essa stessa provvedere a questa nomina.
Art. 63.
In caso di morte di un Azionista, la sua persona si continua ne' suoi eredi, che dovranno designare uno fra essi per rappresentare ne' rapporti sociali il defunto Azionista.
Art .64.
In niun caso gli eredi, sia de' Gerenti, sia degli Azionisti defunti, potranno fare apporre sigilli su i beni, e valori della Società, farvi delle opposizioni, e richiederne l'inventario, o l'incanto.

TITOLO XII.
LIQUIDAZIONE E MODIFICAZIONI.

Art. 65.
Allo spirare della società la liquidazione si eseguirà da' Gerenti allora in carica. Essi avranno i poteri più estesi per realizzare l'attivo sociale.

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Ciò che resterà da questo attivo, dopo aver soddisfatti tutti i pesi, sarà diviso fra le azioni di godimento, dovendosi trovare tutte le azioni di capitale ammortizzate.
La liquidazione dovrà esser finita al più tardi nel termine di un anno a contarsi dallo scioglimento della Società.
Art. 66.
L'Assemblea Generale può far subire le modificazioni, che l'esperienza farà conoscere necessarie agli Statuti della presente Società, o convertirla anche in una Società di altro genere.
L'iniziativa di queste modificazioni, e cambiamenti appartiene esclusivamente ai membri della gestione, ed ai Commissari della Commandita.
Non si può decidere sulla loro adozione, che in una Generale Assemblea specialmente perciò convocata.
In questo caso di eccezione l'Assemblea è preseduta da uno de' Soci Gerenti.
Non si può discutere alcun'altra proposizione, oltre quella presentata da Gerenti, o da' Commissari della Commandita.
Quest'Assemblea Generale non è regolarmente costituita, se non quando i membri presenti riuniscono nelle loro mani i due terzi delle azioni emesse.
Se non si giunge a questa proporzione in una prima convocazione, se ne fa una seconda coll'intervallo di un mese, ed i membri presenti a questa nuova riunione deliberano validamente, qualunque sia il loro numero, ma solamente sugli affari all'ordine del giorno della prima.
Le proposte modificazioni non possono considerarsi come adottate, se non riuniscono i due terzi de' voti, che sono concorsi alla deliberazione.
Il processo verbale firmato da tutti quelli, che vi aderiscono.
Egli contiene la facoltà accordata ai Gerenti di realizzare, per

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via di atto autentico, le adottate modificazioni; l'originale ne resta annesso alla minuta di questo atto.
Si reputa, che ogni possessore di azione abbia acconsentito anticipatamente alle modificazioni realizzate in conformità delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO XIII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Art. 67.
Un anno dopo che la Società sarà immessa in possesso, i signori Bayard de la Vingtrie fratelli, e de Vergès avranno la facoltà di dimettersi dalle loro funzioni di Gerenti.
Art. 68.
Se si avvalgono di questa facoltà, l'Assemblea Generale nominerà uno, o più Gerenti.
Essa determinerà il numero delle azioni, che dovranno possedere, la durata delle loro funzioni, l'ammontare de' loro averi, ed il modo di rimpiazzarli.

TITOLO XIV.
ARBITRAMENTO, ELEZIONE DI DOMICILIO, PUBBLICAZIONE.

Art. 69.
Se insorgono contestazioni durante il corso della Società, o della sua liquidazione, sia fra i possessori di azioni, sia fra questi da una parte, ed i membri della gestione dall'altra, saranno es-

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se decise in Parigi, e sottoposte al giudizio di tre arbitri, de' quali due saranno nominati rispettivamente dalle parti fra cui si agita la contestazione, ed il terzo da' primi due nominati.
Se una delle parti si ricusa a nominare il suo arbitro, o se i due primi arbitri non vanno di accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunal civile del Dipartimento della Senna, ad istanza della parte più diligente.
Questi arbitri sono dispensati dalle forme e da' termini della procedura, essi decidono come amichevoli compositori in ultima istanza. Le loro decisioni non possono essere attaccate per via di appello, ricorso civile, o ricorso per Cassazione.
Niuna contestazione insorta contro i Gerenti nell'interesse comune di tutti gli Azionisti, potrà essere isolatamente diretta da uno, o più fra essi.
È necessario perciò, che si faccia una proposta all'Assemblea Generale, che delibera per adottarla, o rigettarla.
Se la proposizione è rigettata, non si potrà dar seguito alla contestazione da alcun Azionista nel suo interesse privato.
Se essa è adottata, l'Assemblea dà ai Commissarî della Commandita le facoltà necessarie per seguir la lite in nome della massa.
Niuna intimazione individuale può essere fatta agli Azionisti. Una sola intimazione è fatta per conto comune a ciascuno dei Commissari.
Art. 70.
Ogni possessore d'azione, o promessa d'azione deve scegliere il suo domicilio a Parigi. In mancanza di elezione speciale, il suo domicilio di diritto è alla Sede della Società.
Art. 71.
Si accordano tutte le facoltà al latore di un estratto del presente atto, per renderlo pubblico ovunque il bisogno lo richiederà.

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Fatto, e rogato in Parigi nello studio di M.E Hailig sito strada di Antin n. 9. l'anno 1837, il di 8 febbrajo, ed i signori Bayard de la Vingtrie hanno sottoscritto co' suddetti notari, dopo averne loro data lettura; la minuta del presente è rimasta in potere del detto M. Hailig uno di essi.
In seguito è scritto.
Registrato a Parigi li 13 Febbrajo 1837 folio 10, n. 68. Ricevuto 5 fr:, e 50 cen.mi pel decimo.
Firmato FAVRE.

Ed il giorno 21 febbrajo 1837.
In presenza di M.e Antonio Simone Hailig, e suo collega notari in Parigi, sottoscritti.
Si sono presentati.
Il Signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie Ingegnere domiciliato in Parigi Strada di Lille n. 3 bis.
Il Signor Ferdinando Giovanni Bayard de la Vingtrie Ingegnere de' Ponti e Strade, domiciliato in Parigi strada Saint-Guillaume n. 29;
Il quale interviene tanto nel proprio nome, che per parte, e come procuratore del Signor Fortunato de Vergès Ingegnere dei Ponti, e Strade, domiciliato in Parigi, strada Saint-Guillaume n. 29, a tenore di procura per atto di M.e Hailig uno de' notari sottoscritti, e suo collega, del primo febbrajo presente mese;
L'originale in brevetto di questa procura è rimasto annesso alla minuta del precedente atto di Società.
Ed il signor Carlo Bayard de la Vingtrie antico Allievo della Scuola Politecnica, domiciliato in Parigi Strada Saint-Guillaume num. 29,

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I quali aggiungendo alle obbligazioni da essi contratte in virtù degli articoli 12, 13, e 14 dell'atto, che precede, inverso, la Società, ch'essi hanno creata col medesimo atto, dichiarano col presente obbligarsi a costruire la Strada di ferrro da Napoli a Nocera, e Castellammare, e tutte le sue dipendenze, secondo le regole dell'arte, e farne le ruotaje di ferro in lamine del peso di 25 chilogrammi per ogni metro corrente.
Per far menzione del presente atto, ovunque sarà d'uopo ogni potere è accordato a qualunque latore di un estratto.
Fatto, e rogato in Parigi pel signor Armando, e Ferdinando Bayard de la Vingtrie nello studio di M.e Hailig sito strada di Antin n. 9, e pel signor Carlo Bayard de la Vingtrie nel suo domicilio suindicato.
L'anno 1837 a di 24 febbrajo; ed i signori Bayard de la Vingtrie hanno sottoscritto co' detti notari, dopo averne loro data lettura.
Registrato a Parigi 3 uffizio il dì 21 febbrajo 1837, fol. 38, vol. 65, ricevuto 1 fr. in principale, e 10 cen.mi pel decimo.
Firmato FAVRE.